Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

Gestione Dipendenti Pubblici: aggiornate le procedure

Al via due nuovi applicativi all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 19 settembre 2025, n. 2730).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato alcune modifiche nella gestione digitale delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. A partire dal 1° ottobre 2025, verrà definitivamente interrotta la possibilità per i datori di lavoro di intervenire manualmente tramite “Nuova Passweb” sui conti assicurativi dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e all’ex INADEL.

L’Istituto ha infatti sviluppato un nuovo strumento, denominato “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)“, che sostituirà le funzionalità manuali precedenti. Questo applicativo:

– presenta un’interfaccia simile a “Nuova Passweb”, per facilitare la transizione;
– genera automaticamente flussi a “Variazione“, integrati con i dati contributivi esistenti;
– permette all’operatore di modificare e integrare i dati proposti;
– trasmette direttamente all’INPS le denunce complete.

Inoltre, sarà disponibile l’applicativo “Banca dati contributiva“, che raccoglie tutte le denunce storiche trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti gestiti in passato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall’INPDAP.

Possono accedere ai nuovi applicativi:

– SCAD: operatori già abilitati al Cassetto previdenziale del contribuente con delega per “Compilazione manuale DMA“;
– Banca dati contributiva: operatori con delega per “Visualizza DMA“.

Una novità riguarda anche le pubbliche amministrazioni: per i periodi precedenti al 31 dicembre 2004, la trasmissione delle denunce tramite SCAD consente di considerare assolti gli obblighi contributivi, senza necessità di fornire prova dei relativi versamenti, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024.

Continuano a essere modificabili manualmente in “Nuova Passweb” le posizioni assicurative degli iscritti a:

– CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici di Stato);
– CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari);
– ex ENPAS.

Infine, i manuali utente dei nuovi applicativi saranno disponibili sul sito nell’area dedicata ai dipendenti pubblici a partire dal 1° ottobre 2025.

CCNL Agenzie di stampa: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Il rinnovo del contratto dei Poligrafici che resta vincolato all’accordo sul Fondo Casella

Il 17 settembre scorso, come riporta un comunicato congiunto delle Sigle sindacali, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si sono incontrate insieme alla Parte datoriale Fieg per discutere, con le delegazioni regionali, del rinnovo contrattuale dei Poligrafici. 

La Fieg ha sin da subito messo in chiaro alcune cose: il rinnovo della parte economica è vincolato all’accordo sul Fondo Casella. Dal canto loro, le Sigle sperano che le cose possano sistemarsi prima della fine del mandato dell’attuale commissario, vale a dire entro il 17 novembre prossimo, così da poter avviare le procedure di rinnovo.

Tra i temi sui quali si punta maggiormente, oltre all’aspetto economico, vi sono: classificazione del personale e inquadramento delle nuove professionalità. Temi che verranno affrontati nel prossimo incontro, calendarizzato in tempi brevi. 

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

CCNL Cooperative Sociali: siglato il verbale per l’inquadramento degli educatori socio-pedagogici

Per gli educatori aumento temporaneo in busta paga da novembre e nuovo inquadramento superiore

Lo scorso 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e le Associazioni datoriali Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali che si è concluso con la sigla del verbale di accordo per la definizione dell’inquadramento e del trattamento economico degli educatori professionali socio-pedagogici ai sensi della L. 205/2017 ed in conformità con il CCNL vigente.

L’accordo stabilisce che dal 1° novembre 2025, gli educatori inquadrati nel profilo D1 avranno diritto a un elemento temporaneo aggiuntivo sulla retribuzione mensile di un importo pari a 82,00 euro.

Dal 1° gennaio 2026, questi stessi educatori passeranno al definitivo e superiore livello di inquadramento D2. Al momento di questo passaggio, l’importo suddetto non verrà più erogato.

L’importo temporaneo, infine, sarà riportato in busta paga come “ETDR educatore” e non sarà mantenuto in caso di progressione di livello o mansione del lavoratore.

 

Minimale e del massimale di rendita INAIL: la rivalutazione dal 1° gennaio 2025

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL, circolare 18 settembre 2025, n. 48).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

A seguito di tale provvedimento, l’Istituto ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 29/2025.

Nella circolare in commento, peraltro, vengono anche elencate le tipologie dei lavoratori interessati, ovvero:

– lavoratori dell’area dirigenziale (retribuzione convenzionale giornaliera 126,45 euro, mensile 3.161,28 euro); dirigenti part-time (retribuzione convenzionale oraria 15,81 euro);

– lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (retribuzione convenzionale giornaliera 68,36 euro, mensile 1.709,07 euro);

– lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 (retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 giorni mensili 1.522,92 euro ovvero 126,91 euro x 12);

– retribuzione di ragguaglio (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile 1.702,23 euro e 3.161,28 euro);

– lavoratori subordinati sportivi (minimo e massimo annuale 20.426,70 euro37.935,30 euro);

– alunni e studenti di scuole o istituti non statali, premio annuale a persona (anno scolastico 2024/2025 regolazione 10,47 euro; anno scolastico 2025/2026 anticipo 10,49 euro);

–  allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (retribuzione minima giornaliera 68,09 euro, premio speciale unitario annuale 69,98).

 

CCNL Sanità: arresto nelle trattative per il rinnovo

Rinnovo bloccato, inflazione al 17%: i Sindacati chiedono più fondi 

Lo scorso 17 settembre 2025 l’Intersindacale dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, Aaroi-Emac, Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr) , Fp-Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm-Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari, Uil-Fpl Medici e Veterinari e sanitari hanno comunicato al Ministero e alle Regioni l’urgenza di risolvere lo stallo nelle trattative per il rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024, bloccate da 2 anni.

Le OO.SS. ritengono che i fondi stanziati dal Governo per il suddetto rinnovo contrattuale siano insufficienti a coprire l’inflazione subita in questo triennio dai lavoratori del comparto.

Difatti, a fronte di un’inflazione del 17% nel periodo considerato, il finanziamento per gli aumenti contrattuali è stato solo del 5,78%, creando un divario significativo con gli aumenti previsti da altri contratti.

Un ulteriore ostacolo al proseguimento della trattativa risiede nell’ingiustizia del finanziamento dell’indennità di specificità, che è stata riconosciuta solo ai Dirigenti Medici e Veterinari, escludendo i Dirigenti Sanitari.

I Sindacati chiedono al Governo e alle Regioni di intervenire, stanziando risorse extracontrattuali nella Legge di Bilancio 2026. Risorse aggiuntive necessarie a ridurre il divario inflazionistico attraverso l’aumento delle retribuzioni e a colmare la suddetta disparità di reddito tra i Dirigenti.

Le Sigle sindacali ritengono che lo stallo attuale non sia più accettabile ed auspicano l’emanazione, da parte del Governo, dell’atto d’indirizzo che dovrà includere miglioramenti sia economici che normativi per tutti i lavoratori del settore.

CCNL Metalmeccanica Industria: prosegue il confronto sul rinnovo

Secondo incontro: restano divergenze su aspetti economici

Il 18 settembre 2025 si è tenuto il secondo incontro tra le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Federmeccanica, Assistal per il rinnovo del CCNL di settore.

Le questioni affrontate nel confronto riguardano il diritto all’informazione e alla consultazione, le politiche di genere, i diritti sindacali, la gestione dei lavoratori stranieri e il trattamento delle malattie.

Nonostante il confronto sia stato giudicato positivo, persistono delle divergenze in merito a salario e altri aspetti economici.

Pertanto e fissato un prossimo incontro per il 25 settembre 2025.

Ravvedimento per chi aderisce al CPB: istruzioni delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2025, n. 350617).

Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato entro i termini di legge e che, nelle annualità interessate:

  • hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA dovuta all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, a condizione che i ricavi delle attività secondarie superino il 30% del totale.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si deve fare riferimento ai dati presenti nelle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I soggetti che in un’annualità hanno conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’opzione per il ravvedimento si esercita, per ogni singola annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Nel modello F24 devono essere indicati l’anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo specifici che saranno istituiti con una risoluzione successiva.
Per le società e associazioni (articoli 5, 115 e 116 del TUIR), l’opzione si considera esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi al versamento della prima o unica rata, che includono:

– l’imposta sostitutiva dell’IRAP, versata dalla società o associazione;

– le imposte sostitutive sui redditi e addizionali, versate dai soci/associati o, in loro vece, dalla stessa società/associazione.

 

In caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento dell’unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

L’opzione deve essere esercitata tramite la presentazione del modello F24 tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. È possibile effettuare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

Dipendenti pubblici in mobilità: la questione del TFS

Fornito un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili (INPS, circolare 15 settembre 2025, n. 126).

L’INPS ha effettuato una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, fornendo anche indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.

In effetti, al fine di garantire l’unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

In particolare per quel che riguarda il Trattamento di fine servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

– dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
– ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di fine rapporto (TFR), dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
– l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
– all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Pertanto, l’applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.

Infine, nella circolare in commento l’INPS riepiloga le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.